Mantenimento del figlio: necessario fare riferimento anche alle sue concrete esigenze di vita
Rilevante, ovviamente, anche una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori
Per quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. In questa ottica, quindi, vanno, in via preliminare, accertate, anche in via presuntiva, quali siano le concrete esigenze di vita della prole, anche in considerazione della loro età e delle loro particolari condizioni, trattandosi di un elemento primario di valutazione e altresì rimarcandosi che l’aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla loro crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 34458 del 29 dicembre 2025 della Cassazione), i quali, a chiusura del contenzioso sorto tra due ex coniugi, hanno respinto definitivamente la richiesta avanzata dall’uomo e mirata a ridurre sia il quantum dell’assegno di mantenimento in favore della prole sia la quota delle spese straordinarie posta a suo carico.
In generale, il dovere di contribuire al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte è focalizzato sul rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli – indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori – hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, e, dall’altra, ha riguardo al rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità. Inoltre, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Ne consegue che, in via preliminare vanno accertate, anche in via presuntiva, quali siano le concrete esigenze di vita della prole, anche in considerazione della loro età e delle loro particolari condizioni.
L’entità dell’assegno di mantenimento, inoltre, dipende anche dal tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, dal momento che la frattura familiare conseguente alla dissoluzione dell’unione non deve incidere negativamente sui figli compromettendone la qualità di vita, che deve rimanere tendenzialmente analoga.
Costituiscono altri parametri idonei ad influire sulla misura dell’assegno indiretto i tempi di permanenza presso ciascun genitore (e, quindi, il mantenimento diretto), le risorse patrimoniali dei genitori e la valenza dei compiti domestici e di cura assicurati ai figli, dovendosi sottolineare che la valenza dell’espressione risorse economiche è di ampio respiro, sicché il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale, se prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, dovendo, in caso di specifica contestazione di una di esse, effettuare i dovuti approfondimenti rivolti ad un pieno accertamento delle rispettive risorse economiche di ciascun genitore (incluse eventuali disponibilità monetarie, investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di benessere e di fondate aspettative per il futuro.
L’accertamento delle disponibilità reddituali e patrimoniali dei genitori, peraltro, può essere effettuato, a tali fini, anche in assenza di richiesta della parte, d’ufficio dal giudice, perché il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche ultra petitum ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull’onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti.