Mantenimento per i figli: ecco quando scatta l’effetto della revisione
Una volta accertate le condizioni per la revoca dell’assegno, non vi è alcun interesse a verificare se e in che termini in epoca antecedente all’iniziativa giudiziale si erano o meno realizzate le condizioni per una riduzione del contributo di mantenimento del figlio
In materia di revisione dell’assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un genitore a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell’altro genitore a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o, addirittura, la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell’accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 298 del 7 gennaio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto tra due ex coniugi in merito al contributo per il mantenimento della prole.
In generale, la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo status genitoriale, e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione.
Analizzando la specifica vicenda, è acclarato che la revoca del contributo per il figlio maggiore è avvenuta nell’ambito di un giudizio di revisione, e quindi la revoca della contribuzione deve operare dalla domanda giudiziale, e ciò porta ad escludere la sussistenza di un indebito in relazione agli importi versati in epoca antecedente alla proposizione di detta domanda.
Quindi, se nell’ambito del giudizio di revisione delle condizioni di divorzio gli effetti dell’eventuale modifica non possono che decorrere dalla domanda giudiziale, allora è di tutta evidenza che una volta accertate le condizioni per la revoca non vi è alcun interesse a verificare se e in che termini in epoca antecedente all’iniziativa giudiziale si erano o meno realizzate le condizioni per una riduzione del contributo di mantenimento del figlio.