Natura familiare della cappella funeraria: conta la volontà del fondatore

Non rileva, in senso contrario alla natura familiare o gentilizia del sepolcro, il fatto che, per mera cortesia od ospitalità, nella tomba siano state inumate, talora, salme estranee alla cerchia familiare

Natura familiare della cappella funeraria: conta la volontà del fondatore

Sulla natura familiare della cappella funeraria, così come stabilita dal fondatore, il comportamento dei discendenti è irrilevante. Ciò perché il diritto al sepolcro, imprescrittibile ed irrinunciabile, appartiene al suo titolare fin dal momento della nascita e non può egli trasmetterlo né per atto inter vivos né mortis causa. Conseguentemente non rileva, in senso contrario alla natura familiare o gentilizia del sepolcro, il fatto che, per mera cortesia od ospitalità, nella tomba siano state inumate, talora, salme estranee alla cerchia familiare e delle quali gli aventi diritto al sepolcro possono ottenere l’estumulazione.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 20252 del 16 giugno 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in merito all’atto di divisione, risalente ai primi del ‘900, con cui due fratelli hanno disciplinato il regime di una cappella mortuaria, sita in un cimitero in Toscana e rimasta in comunione tra loro due.
In premessa, viene ribadito che il diritto primario di sepolcro (ius sepulchri, in senso stretto) consiste nel diritto di essere seppellito (sepeliri) e di seppellire altri in un determinato sepolcro (ius inferendi in sepulchrum). Si riconoscono, poi, due tipologie di sepolcro, quello familiare e quello ereditario. Per distinguere lo ius sepulchri iure sanguinis da quello iure successionis occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, essendo indifferenti le successive vicende della proprietà dell’edificio nella sua materialità e, in difetto di disposizione contraria, ritenere la volontà di destinazione del sepolcro sibi familaeque suae.
Nel sepolcro ereditario, in sostanza, lo ius sepulchri si trasmette nei modi ordinari per atto inter vivos o mortis causa dall’originario titolare come qualsiasi altro bene, anche a persone non facenti parte della famiglia. Invece, nel sepolcro gentilizio o familiare (carattere, quest’ultimo, da presumersi in caso di silenzio o anche se vi sono dubbi al riguardo), lo ius sepulchri è attribuito in base alla volontà del testatore in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazione come destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dal momento della nascita, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore in quel determinato rapporto previsto nell’atto di fondazione o desunto dalle regole consuetudinarie, in ogni caso iure sanguinis e non iure successionis, e dando luogo ad una particolare forma di comunione fra contitolari, senza poter essere trasmesso per atto tra vivi né per successione mortis causa, né perdendosi per prescrizione o rinuncia. Detto diritto si trasforma, da familiare in ereditario solo con la morte dell’ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto per l’ulteriore trasferimento alle ordinarie regole della successione mortis causa.
Ai fini della determinazione della cerchia dei soggetti aventi diritto alla sepoltura nell’edificio sepolcrale, assume rilevanza la volontà del fondatore, volontà che può essere manifestata in ogni forma (ad esempio, può essere iscritta sul sepolcro o venire disposta per testamento), ma può risultare anche indirettamente, in base ad elementi indiziari e presuntivi.
Se l’atto di fondazione non dispone regole particolari e non vi siano altri atti da cui possa presumersi una specifica volontà, si adotta, come avviene generalmente per ogni tipo negoziale, la disciplina legale, che, nella materia in esame, è dettata dagli usi.
Secondo le regole consuetudinarie, tradizionalmente, il diritto alla sepoltura spettava al fondatore e al coniuge, ai discendenti maschi e alle loro mogli, nonché alle figlie nubili, mentre non spettava ai discendenti delle figlie e alle altre discendenti femmine, come pure ai mariti delle figlie e delle altre discendenti femmine. In altri termini, mancando da parte del fondatore l’indicazione dei destinatari del sepolcro familiare, in base a norme consuetudinarie di remota origine viene riconosciuto il diritto ad esservi seppelliti a tutti i discendenti maschi del fondatore per linea maschile e loro mogli, alle discendenti femmine per linea maschile rimaste nubili, con l’esclusione in ogni caso dei mariti delle discendenti femmine e dei collaterali, anche se fratelli del fondatore.
Possibile, però, ampliare il novero dei soggetti che possono essere deposti nella tomba familiare. Ciò perché la famiglia del fondatore è costituita da un nucleo sociale formato da persone del medesimo sangue, o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi lo stesso cognome. In questa prospettiva è stato riconosciuto che il diritto alla sepoltura spetta anche alle figlie femmine del fondatore e ai discendenti delle figlie femmine coniugate, anche se portanti un cognome diverso, salva la contraria volontà del fondatore.
Analizzando il caso specifico, va identificata la cerchia dei familiari aventi diritto allo ius sepulchri in base alla volontà del fondatore. E gli usi non escludono il diritto di sepoltura anche ai discendenti di sesso femminile, ma pur sempre sul presupposto della mancanza di una diversa volontà del fondatore, che, però, in questo caso specifico è stata invece manifestata.
In generale, poi, nel caso di sepolcro familiare, la titolarità dello ius sepulcri spetta ai componenti la famiglia del fondatore, legati al medesimo jure sanguinis, sempre che il fondatore non abbia diversamente disposto. Infatti, la volontà del fondatore è sovrana, potendo senza limiti restringere od ampliare la sfera dei beneficiari del diritto e determinare entro quali limiti vada intesa, la famiglia ai fini della titolarità di tale diritto. È del resto arbitrario individuare nella previsione negoziale controversa, volta a privilegiare la trasmissione del cognome, un intento discriminatorio del fondatore. Una tale volontà si spiegava tradizionalmente, in passato, con la considerazione che i figli maschi continuavano a portare il cognome del fondatore del sepolcro, mentre, attraverso il matrimonio, le discendenti del fondatore entravano a far parte di una nuova famiglia, che, fra l’altro, potrebbe avere un proprio sepolcro, nel quale esse avrebbero diritto di venire accolte.

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